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Verona – Regolamento alla circolazione dei veicoli elettrici

La circolazione dei dispositivi per la micromobilità elettrica a Verona è prevista in via sperimentale fino al 30 giugno 2021, come disposto dall’ Ordinanza n. 1286 del 17/09/2019 e regolata dal Decreto Ministeriale del 04/06/2019 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A seguire forniamo tutte le informazioni per poter circolare nel Comune di Verona senza incorrere in sanzioni.

Mappa delle aree della città

Mappa aree della città di Verona

Materiale in download

Scarica la mappa delle piste ciclabili e delle aree in cui sono attivi i limiti di velocità:
Download mappa

Scarica il pdf del regolamento completo del Comune di Verona:
Download regolamento

Tipologie di veicoli che possono circolare

I mezzi a cui è consentito circolare sono i monopattini dotati di motore elettrico avente potenza nominale massima non superiore a 500W e dotati di segnalatore acustico. Insieme a questi, posso circolare i segway dotati di segnalatore acustico.

Non sono invece autorizzati a circolare hoverboard e monowheel.

Requisiti richiesti ai veicoli

  • riportare marcatura CE prevista dalla direttiva n. 2006/42/CE.
  • non possono essere dotati di posto a sedere e devono essere utilizzati con postura eretta.
  • essere dotati di regolatore di velocità, per poter essere utilizzati su aree pedonali, configurabile ad una velocità non superiore a 6 km/h in dette aree e non superiore a 20km/h fuori da esse.

Requisiti richiesti ai conducenti

  • aver compiuto la maggiore età.
  • minorenni titolari almeno di patente di categoria AM.

Ambiti di circolazione consentiti

  • percorsi pedonali e ciclabili.
  • piste ciclabili (in sede propria e su corsia riservata).
  • “zone 30”.
  • strade con limite massimo di velocità non superiore a 30 km/h.
  • aree pedonali (attive nei soli giorni di sabato e festivi) di via Catullo, via Quattro Spade, Corte Farina, via Sant’Eufemia, vicolo Ostie.

Aree di sosta

I veicoli potranno sostare negli stalli riservati a velocipedi, ciclomotori e motocicli oppure – ove non espressamente vietato – a lato della strada, purché non costituiscano pericolo e/o intralcio e non siano in contrasto con le norme del Codice della Strada.

È previsto il divieto di sosta, con facoltà di rimozione dei veicoli, nel caso i dispositivi siano lasciati in sosta al di fuori dei suddetti spazi o costituiscano pericolo o intralcio alla circolazione dei pedoni e dei veicoli.

Norme di circolazione

  • procedere in unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano, comunque mai affincati in numero superiore a due.
  • il conducente deve avere libero uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano, deve inoltre essere in grado in ogni momento di vedere davanti a se’ e ai due lati, per compiere con la massima libertà, facilità e prontezza le manovre necessarie.
  • è vietato il trasporto di passeggeri, cose o animali ed ogni forma di traino (trainare veicoli o farsi trainare da altro veicolo).
  • il veicolo deve essere condotto a mano quando – per le condizioni della circolazione – sia di intralcio o di pericolo per i pedoni.
  • nella marcia ordinaria in sede promiscua evitare improvvisi scarti, movimenti a zig-zag, manovre brusche o acrobazie che possano risultare di intralcio o pericolo per i veicoli che seguono.
  • i conducenti sono tenuti ad attraversare carreggiate a traffico particolarmente intenso tenendo il veicolo a mano.
  • i conducenti sono tenuti a segnalare tempestivamente con il braccio le manovre di svolta e di fermata che intendono effettuare.
  • per la circolazione sulle piste ciclabili si applicano le norme di comportamento relative agli altri veicoli, ove compatibili.

Si applicano le disposizioni del comma 10, primo periodo, del citato art. 182 del Codice della strada (Chiunque viola le disposizioni sopra elencate è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 26 a € 102).

Quando, e’ ammessa la circolazione di dispositivi per la micromobilità elettrica nelle aree pedonali, gli utilizzatori evitano ogni comportamento che causi intralcio al transito normale degli altri pedoni. Si applicano le disposizioni del comma 10 del citato art. 190 del Codice della strada (Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 26 a € 102).
E’ in ogni caso vietato il trasporto di passeggeri o cose ed ogni forma di traino.
Gli utilizzatori devono mantenere un andamento regolare, in relazione al contesto di circolazione e devono evitare manovre brusche ed acrobazie.

Gli utilizzatori devono attenersi alle istruzioni d’uso riportate nel manuale di ciascun dispositivo per la micromobilità elettrica nonché, in caso di noleggio, alle prescrizioni del locatore.
Nel caso sia ammessa la circolazione di dispositivi per la micromobilità elettrica nelle aree pedonali, gli utilizzatori non possono superare la velocità di 6 km/h: a tal fine deve essere attivato l’obbligatorio limitatore di velocità.

Le prescrizioni in materia di limiti di velocità non si applicano quando i dispositivi per la mobilità elettrica sono utilizzati dai soggetti di cui all’art. 12, comma 1, del Codice della strada, nel rispetto dei limiti ivi previsti (Personale in servizio di polizia stradale).
E’ vietata la circolazione dei dispositivi per la micromobilità elettrica difformi dalle tipologie e dalle caratteristiche previste. E’ altresì vietata la circolazione dei predetti dispositivi in assenza o in difformità rispetto alle norme di comportamento previste.

Quando è possibile circolare

La circolazione è ammessa per tutta la durata del giorno.

Da mezz’ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo di oscurità e qualora le condizioni atmosferiche richiedano l’illuminazione tutti i veicoli sprovvisti di luce anteriore (bianca o gialla) e posteriore (catadiottri rossi) non possono essere utilizzati, ma solamente condotti o trasportati a mano.

Dopo il tramonto del sole e mezz’ora prima del suo sorgere i conducenti hanno l’obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, se circolano su strade ricadenti in Zona 30, su strade ove è previsto un limite di velocità massimo di 30 km/h o su pista ciclabile.

Si applicano le disposizioni de: comma 10 art. 182 CdS.

Perché l’Amministrazione comunale incentiva la micromobilità elettrica

In diverse zone ed agglomerati del territorio nazionale si registrano superamenti dei valori limite di qualità dell’aria per il materiale particolato PM10 ed il biossido di azoto e pertanto sussiste la necessità di adottare interventi addizionali rispetto a quelli fino ad oggi previsti al fine di prevenire e fronteggiare i superamenti dei valori limite di concentrazione atmosferica.

La sperimentazione può ritenersi utili ai fini del contrasto all’inquinamento atmosferico, in virtù dei benefici derivanti dalla variazione della quota modale degli spostamenti per la mobilità personale con dispositivi a propulsione prevalentemente elettrica.
La micromobilità elettrica può rientrare nei sistemi di mobilità e trasporti sostenibili e di alta qualità anche sotto il profilo ambientale economico e sociale.

Segnali stradali

Il provvedimento sarà esecutivo in seguito all’installazione dei prescritti segnali stradali, riportati nelle immagini a destra di questa pagina. All’inizio del centro abitato in cui è attiva la sperimentazione viene apposto il seguente segnale:

In corrispondenza di strade in cui è ammessa la circolazione dei veicoli considerati per la micromobilità elettrica, è apposto uno dei seguenti segnali:

filippo cappellini