
Venezia – Regolamento alla circolazione dei monopattini elettrici
La circolazione dei monopattini elettrici prevista da questo progetto sperimentale è consentita esclusivamente in ambito urbano e più precisamente, nella aree cittadine meglio individuate nella planimetria allegata che sarà confermata da apposita Ordinanza Dirigenziale prima dell’avvio del servizio.
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Normativa sulla micromobilità elettrica nel comune di Venezia
Il transito dei monopattini è garantito su tutte le piste ciclabili, le piste ciclopedonali e le corsie ciclabili, all’interno di tutte le strade interne alle zone 30, e sulle strade urbane con limite di velocità inferiore o pari a 50 km/h, ad eccezione di quelle segnalate nell’elenco del presente paragrafo. I monopattini elettrici del presente servizio in sharing dovranno essere dotati di dispositivo in grado di regolamentare la velocità nelle diverse aree dove è consentita la loro circolazione, in modo tale da non superare la massima velocità consentita di 20 Km/h (ridotta a 6 km/h nelle aree pedonali dove è consentito il transito delle biciclette).
Il transito è invece vietato sui seguenti tratti della rete stradale interna al territorio del Comune di Venezia:
- lungo le corsie veicolari della tangenziale, sulle rampe, rotatorie e svincoli di ingresso e uscita della tangenziale stessa;
- lungo la bretella di accesso all’aeroporto e lungo il tratto di via Triestina compreso tra la rotatoria di accesso all’Aeroporto Marco Polo e il confine comunale;
- lungo la viabilità di accesso all’aeroporto;
- lungo via Triestina, nel tratto sprovvisto di pista ciclabile compreso tra l’abitato di Favaro e quello di Tessera;
- lungo via Asseggiano, nel tratto sprovvisto di pista ciclabile compreso tra l’abitato di Gazzera e il confine comunale;
- lungo via Orlanda, nel tratto sprovvisto di pista ciclabile compreso tra l’abitato di Tessera e la SR 14;
- lungo tutta la SR14;
- lungo la SS14 nel tratto compreso tra la Sr14 e la SR11 (compresa la rotatoria di fronte al parco San Giuliano e il ponte di San Giuliano)
- lungo il Cavalcavia Da Verrazzano, e poi lungo la SR245, dalla rotatoria sotto la tangenziale ala rotatoria di via Giussani;
- lungo il cavalcavia degli Arzeroni fino alla connessione con via Paccagnella
- lungo tutta la viabilità interna all’ambito di Porto Marghera da via dell’Elettricità compresa fino alla laguna;
- lungo la SS309 e la SP24;
- lungo tutta la viabilità compresa tra via Brunacci, via dell’Avena, la SR11, la SS309;
- lungo via Trieste nel tratto del cavalcaferrovia;
- all’interno di tutto p.le Roma e di tutti gli spazi pedonali di Venezia centro storico;
Aree di sosta
È vietato attraversare le rotaie del tram a bordo del monopattino, mentre è consentito conducendo il dispositivo a mano e farlo solo sulle strisce pedonali.
È vietato transitare sotto i portici, sui marciapiedi, in piazza Ferretto, a Venezia centro Storico (comprese le isole non carrabili), sui Murazzi del Lido, sulle spiagge e in tutte le aree pedonali dove è vietato il transito delle biciclette, mentre nelle piazze pedonali dove è consentito il transito alle bici il monopattino non potrà superare la velocità di 6 km/h.
Nei parchi è consentito il transito solo lungo i percorsi ciclopedonali ed è vietato il deposito del dispositivo dove la segnaletica all’ingresso indica una chiusura notturna dell’area; nel parco Albanese e nel parco di San Giuliano il deposito è consentito solo nelle aree appositamente dedicate.
È vietato il trasporto dei monopattini sui vaporetti, sui Ferryboat, sugli autobus, sul tram, e su qualsiasi tipo di mezzo/imbarcazione (pubblico e privato).
È vietato il transito dei monopattini all’interno dei marcati fissi, di quelli settimanali, nei centri commerciali e negli impianti sportivi (aperti o chiusi).
È vietato il transito e deposito dei monopattini all’interno di qualsiasi edificio pubblico o privato.
È vietato l’uso ai minori di 14 anni.
È consentito l’uso dai 14 ai 18 anni, ma in questo caso gli utenti devono avere casco e patentino AMI (quello per i motorini); sono comunque fatte salve eventuali norme disciplinari, più restrittive, adottate dal gestore privato ed indicate nei regolamenti forniti all’utente all’atto di iscrizione al servizio.
È vietato l’uso e la circolazione dei dispositivi in tutte le situazioni che possano compromettere parzialmente la sicurezza degli utilizzatori del servizio (es. condizioni meteo avverse) e/o di terzi e il gestore è tenuto a sospendere momentaneamente il servizio al verificarsi di tali situazioni, dandone tempestiva comunicazione all’Amministrazione comunale e agli utenti.
Divieti
La sosta dei monopattini elettrici in sharing prevista da questo progetto sperimentale è consentita esclusivamente all’interno dell’area operativa di Mestre Centro e nelle aree puntuali individuate come stalli di sosta dedicati (così come dettagliato nella planimetria allegata), con obbligo a carico del gestore di prevedere un sistema di tariffe che incentivi l’utente a concludere la corsa in uno di detti stalli, così favorendo l’uso più ordinato possibile del servizio.
E’ vietato il transito e il deposito dei monopattini all’interno di piazza Ferretto e lungo tutte le calli e le aree pedonali adiacenti alla piazza. L’Amministrazione comunale potrà altresì individuare, all’interno dell’area operativa, delle aree di pregio architettonico dove non potrà in ogni caso essere consentita la sosta e il deposito dei monopattini, e sarà cura e responsabilità del gestore provvedere all’attuazione delle misure idonee al rispetto del divieto, con recupero e spostamento dei monopattini.
E’ vietato il transito dei monopattini lungo tutti i marciapiedi della rete viaria di terraferma e lungo tutta la rete viaria delle isole carrabili della Laguna, mentre la sosta sui marciapiedi dell’area operativa sarà consentita solo se il mezzo sarà correttamente posizionato con il suo cavalletto e in modo tale da non intralciare i percorsi pedonali, cioè dovrà sempre avvenire con modalità tali da non ridurre lo spazio del marciapiede utilizzabile dai pedoni in transito sotto la misura di 1,2 metri.
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