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Pisa – Regolamento alla circolazione dei veicoli elettrici

La disposizione che regola la micromobilità elettrica nella città di Pisa ordina:

a) di limitare la circolazione dei dispositivi esclusivamente, sulla base della normativa vigente, alle piste ciclabili, ai percorsi ciclo-pedonali, alla ztl, alle strade urbane sulle quali vige il limite di velocità di 50 km/h esistenti su tutto il territorio comunale, con esclusione di quelle a maggior concentrazione turistica attorno al complesso monumentale del Duomo, ovvero: piazza del Duomo; piazza Manin; via Cammeo, tratto pedonale; piazza dell’Arcivescovado, nel tratto compreso tra via Santa Maria e via Boschi; via Santa Maria, nel tratto compreso tra piazza Cavallotti e piazza del Duomo;

b) il divieto di circolazione di detti mezzi sui marciapiedi o sugli spazi riservati ad altri veicoli o ai pedoni;

c) Il divieto, durante l’utilizzo dei dispositivi, per gli utenti di: trasportare alcuna persona; trasportare borsoni o oggetti che ostacolino l’utilizzo sicuro del mezzo; di utilizzare il telefono cellulare, salvo che quest’ultimo sia fissato correttamente al manubrio, o qualsiasi riproduttore musicale portatile; utilizzare il monopattino elettrico sotto l’effetto di droghe, alcolici e farmaci, che possano compromettere la guida sicura; utilizzare il mezzo per gare, escursioni in strade sterrate o per l’esecuzione di acrobazie di qualsiasi tipo;

d) In coerenza con quanto stabilito all’art. 4, commi 1 e 3, del D.M. 229/2019, all’interno del Centro storico (zone A e B), che la sosta dei monopattini dovrà avvenire esclusivamente nelle stazioni, individuate con apposita segnaletica;

e) Per il resto del territorio comunale, il parcheggio è permesso a bordo delle strade dove la sosta è consentita, ovvero sui marciapiedi e all’interno delle aree pedonali a condizione che il mezzo non rechi alcun intralcio o disturbo ai pedoni, con particolare riferimento alla circolazione dei disabili, e/o alle attività ivi presenti;

f) Che pertanto l’apertura o la chiusura del noleggio potrà avvenire esclusivamente:
– nelle zone A e B (Centro storico) soltanto nell’ambito delle stazioni sopra indicate e solo con cavalletto alzato (in caso di chiusura);
– per il resto del territorio comunale a bordo delle strade dove la sosta è consentita, ovvero sui marciapiedi e all’interno delle aree pedonali, a condizione che il mezzo in sosta non rechi alcun intralcio o disturbo ai pedoni, con particolare riferimento alla circolazione dei disabili, e/o alle attività ivi presenti. A tal fine i dispositivi dovranno essere dotati di un sistema tecnologico atto a controllare continuamente la loro posizione e il rispetto delle modalità di utilizzo. I mezzi dovranno essere disponibili all’utilizzo secondo lo schema a flusso libero “one way”, ovvero con la possibilità di rilasciare il dispositivo in una stazione o luogo diverso da quello del prelievo;

g) Che il servizio di noleggio sia attivo tutti i giorni dell’anno 24 ore su 24;

h) Che le attività siano svolte nelle migliori condizioni possibili di sicurezza per gli utenti e per gli altri cittadini, e nel pieno rispetto della fruibilità e del decoro dello spazio pubblico. Al riguardo l’operatore dovrà effettuare il tempestivo intervento per la rimozione di eventuali dispositivi lasciati in sosta irregolare (al di fuori delle stazioni nel Centro Storico e comunque in ogni situazione di intralcio, pericolo o disturbo). Altresì l’utente ha l’obbligo al termine del noleggio di scattare una foto al monopattino, in modo da dimostrare il corretto posizionamento del mezzo. In caso di ritardo nella rimozione (superiore alle due ore), oltre all’applicazione delle relative sanzioni comminate ai sensi del C.d.S., gli organi di Polizia Municipale procederanno direttamente all’ asportazione del mezzo, imputandone i relativi costi al gestore;

i) Che tutti i dispositivi in servizio debbano riportare la marcatura CE, prevista dalla direttiva 2006/42/CE, essere dotati di apposito cavalletto e presentare caratteristiche ,costruttive coerenti con quelle rappresentate nell’allegato 1 del D.M. 229/2019. Inoltre i mezzi dovranno essere identificabili, attraverso un numero univoco, posizionato sul mezzo in maniera ben visibile (l’anagrafica dei dispositivi, sempre aggiornata, dovrà essere trasmessa preventivamente dal gestore);

j) Che i limiti di velocità dei dispositivi in uso, nel rispetto dell’art. 2 del D.M. 229/2019, dovranno essere i seguenti:
– 6 km/h in: piazza Vittorio Emanuele II, Corso Italia, ponte di Mezzo, Borgo Stretto, via Oberdan, via U. Dini, piazza dei Cavalieri, via Corsica, via dei Mille, piazza delle Vettovaglie, piazza San Omobono, via Cavalca, piazza Dante, piazza Torricelli;
– O km/h in: piazza del Duomo; piazza Manin; via Cammeo, nel tratto pedonale; piazza dell’Arcivescovado, nel tratto compreso tra via Santa Maria e via Boschi; via Santa Maria, nel tratto compreso tra piazza Cava/lotti e piazza del Duomo;
– 20 km/h in tutto il resto del territorio comunale, riguardante le strade urbane con limite di velocità di 50 km/h;

Marta Franchini