
Padova – Regolamento alla circolazione dei veicoli elettrici
La circolazione dei dispositivi per la micromobilità elettrica a Padova è regolata dalla Normativa seguente:
Legge 27 dicembre 2019 n. 160, così come modificata dalla Legge 26.02.2020 n. 8 di conversione con modifiche del DL 30.12.2019 n. 162 (“Milleproroghe”); DM 04/06/2019, n. 229
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Caratteristiche e dotazione
I monopattini elettrici sono dispositivi per la mobilità personale che per circolare devono avere le seguenti caratteristiche:
• motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,5 kW (500 W)
• non dotati di posto a sedere
• dotati di segnalatore acustico
• dotati di regolatore di velocità con configurazione massima 25 km/h se in grado di sviluppare velocità superiori a 20 Km/h, o a 6 Km/h nelle aree pedonali
• essere omologati CE – direttiva 2006/42/CE
• essere rispondenti ai requisiti tecnici e costruttivi previsti dal decreto ministeriale 229/2019.
• essere dotati di cavalletto per la sosta
Sono equiparati ai velocipedi e quindi possono circolare liberamente nelle città, nel rispetto di specifiche prescrizioni previste per i soli monopattini e delle altre norme tecniche e di comportamento dettate dal Codice della strada previste per le biciclette.
Requisiti per la conduzione
Per la conduzione su strada del monopattino elettrico occorre quanto segue:
Requisiti d’età
• il conducente deve aver compiuto 14 anni;
• è obbligatorio indossare un idoneo casco protettivo per i minori dai 14 ai 18 anni di età.
Si consiglia l’acquisto di un casco omologato che per sue caratteristiche garantisce resistenza allo scalzamento (perdita in caso di caduta) e assorbimento degli urti.
Abilitazioni alla guida
• non è richiesta la patente di guida;
• per i privati non è richiesta la polizza assicurativa per il conducente, ma si consiglia l’attivazione di una copertura assicurativa per danni causati a persone e/o cose durante la circolazione;
• gli operatori di noleggio in sharing hanno la copertura assicurativa richiesta dalla procedura di selezione pubblica. Si raccomanda di verificare, in sede di attivazione del noleggio, se l’operatore consente l’uso del mezzo anche a soggetti di età compresa tra i 14 e 18 anni.
Regole generali da rispettare per la conduzione dei monopattini
- Fatte salve ulteriori regolamentazioni specifiche per i monopattini utilizzati attraverso servizi di noleggio in sharing, la velocità massima consentita dei monopattini elettrici su strada è di 25 km/h su piste ciclabili, percorsi ciclabili adiacenti al marciapiede, percorsi promiscui ciclopedonali;
- la velocità massima consentita dei monopattini elettrici nelle aree pedonali dove è consentito il transito delle biciclette è pari a 6 km/h;
- è vietato l’uso dei monopattini elettrici sui marciapiedi, così come per le biciclette;
- è vietato circolare sul monopattino elettrico in più di una persona (anche minorenne);
- è vietato dotare il monopattino di posto a sedere per una seconda persona (anche minorenne);
- è vietato circolare sul monopattino elettrico trasportando un animale;
- è vietato viaggiare affiancati a un altro monopattino;
- in caso di attraversamento di strisce pedonali è obbligatorio condurre a mano il monopattino;
- è vietato parlare al cellulare mentre si è alla guida del monopattino elettrico (è consentito, però, l’uso degli auricolari);
- è vietato staccare le mani dal manubrio del mezzo se non, temporaneamente, per indicare la svolta a destra o a sinistra;
- la circolazione in contromano non è consentita;
- a partire da mezz’ora dopo il tramonto si potrà circolare sul monopattino elettrico solo indossando un giubbotto riflettente e solo se il mezzo è provvisto di luce e catadiottri;
- i monopattini utilizzati attraverso servizi di sharing devono essere parcheggiati preferibilmente nelle apposite aree indicate dall’operatore o, se non disponibili, in prossimità di parcheggi e rastrelliere dedicate alle bici, e comunque non abbandonati in strada o sui marciapiedi;
- i monopattini privati devono essere parcheggiati in prossimità di parcheggi e rastrelliere dedicate alle bici;
- se si guida in stato di ebbrezza non sono previste sanzioni accessorie come la sospensione o revoca della patente (se presente), ma nel caso il conducente l’avesse, quest’ultima potrebbe essere sottoposta a revisione.
- nelle strade interessate dal passaggio del tram, dove è consentito il transito di velocipedi, mantenersi ad adeguata distanza dalla corsia tram e prestare la massima attenzione alla presenza della rotaia durante l’attraversamento, che dovrà avvenire quanto più possibile in senso ortogonale.
Dove possono circolare?
La circolazione dei monopattini elettrici è consentita esclusivamente negli ambiti territoriali di seguito meglio specificati:
a) presso le strade urbane ove il limite di velocità è di 50 km/h;
b) piste ciclabili, percorsi ciclabili adiacenti al marciapiede, percorsi promiscui ciclopedonali, piste ciclabili e percorsi ciclopedonali lungo strade extraurbane;
c) aree pedonali urbane ove non sia vietata la circolazione dei velocipedi.
Dove non possono circolare?
- lungo le strade extraurbane principali e secondarie, sulle rampe, rotatorie e svincoli di ingresso e uscita della tangenziale;
- nelle strade urbane all’interno del centro abitato in cui il limite di velocità è superiore a 50 km/h;
- nel centro storico, all’interno dell’area pedonale “Liston” (area esclusivamente pedonale): è consentito il transito ai mezzi esclusivamente se condotti a mano;
- all’interno delle principali aree di pregio storico – culturale – artistico: Prato della Valle – isola Memmia, nel sagrato della Cattedrale, della Basilica di S. Antonio, della Basilica di S. Giustina, aree interne ai Giardini dell’Arena;
- all’interno del perimetro della Z.I.P. (Zona Industriale di Padova), eccetto piste ciclabili, percorsi ciclabili adiacenti al marciapiede, percorsi promiscui ciclopedonali;
- all’interno dei mercati fissi e, di quelli settimanali;
- nei parchi e aree verdi è consentito il transito solo lungo i percorsi ciclo-pedonali ed è vietata la sosta del dispositivo all’interno delle aree di pertinenza del parco;
- sulle Riviere, dove avviene il trasnito del tram similmente alle biciclette, è vietato il transito nella zona delle Riviere (ord. 360/2006)
Limitazioni alla sosta
La sosta dei monopattini è vietata:
- nelle principali aree di pregio storico – culturale – artistico tutelate totalmente o parzialmente da vincoli di carattere storico-architettonico: Prato della Valle (inclusa isola Memmia), sagrato della Cattedrale, sagrato della Basilica di S. Antonio, sagrato della Basilica di S. Giustina, nonché nelle aree interne ai Giardini dell’Arena;
- in corrispondenza della zona Piazze (Piazza delle Erbe e Piazza dei Frutti, Piazza dei Signori, Piazza Eremitani);
- ponti e strade/percorsi in prossimità di zone arginali, parchi fluviali parchi fluviali (Piovego, Bacchiglione, Parco delle Mura), giardini pubblici (es. Giardini dell’Arena).
Non è consentita la sosta dei dispositivi sui marciapiedi.
Sanzioni
Sono previste sanzioni amministrative e la confisca del mezzo nel caso di monopattino con motore termico o un motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 2 kW.
La sanzione amministrativa è tra 100 e 400 € nei seguenti casi:
- dotazione del monopattino incompleta secondo le prescrizioni del DM 04/06/2019 (limitatore di velocità, campanello per segnalazioni acustiche, marcatura CE, luci e catadiottri);
- circolazione con un monopattino di potenza superiore a 0,50 kw (cioè 500 watt)
- circolazione su strade urbane con limite superiore a 50 km/h o su strada extraurbana al di fuori della pista ciclabile o percorso ciclopedonale;
- circolazione su carreggiata di monopattino elettrico con velocità superiore a 25 km/h, su area pedonale di monopattino elettrico con velocità superiore a 6 km/h
La sanzione amministrativa è tra 50 e 200 € nei seguenti casi:
• circolazione senza casco (per i minorenni);
• circolazione senza giubbotto riflettente dopo mezz’ora dal tramonto;
• se si circola affiancati a un altro monopattino;
• se si traina un monopattino e si fa trainare il proprio monopattino.