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Brindisi – Regolamento alla circolazione dei veicoli elettrici

Dal giorno 10 giugno 2022 al giorno 30 Settembre 2022, dalle ore 20:30 alle ore 02:00 del giorno successivo nei giorni feriali e festivi:

Il divieto di transito a tutti i veicoli, ad esclusione dei mezzi di soccorso, di forza pubblica, titolari di passo carrabile, di quelli a servizio delle persone diversamente abili, la micromobilità elettrica (monopattini e velocipedi) e dei residenti delle zone interessate dalla chiusura al transito veicolare proprietari dei veicoli, i quali, verranno autorizzati mediante pass rilasciato dall’Ufficio Traffico, che dovranno procedere a passo d’uomo. L’istituzione del divieto di sosta a tutti i veicoli con rimozione di quelli trovati in sosta vietata, dalle ore 20:30 alle ore 02:00 dei giorni feriali e festivi, eccetto i mezzi di soccorso, di forza pubblica e di quelli a servizio delle persone diversamente abili e dei residenti delle zone interessate al presente provvedimento, sulle seguenti vie del centro cittadino: sul tratto di Corso Roma compreso tra la via Conserva e la Piazza del Popolo e sul Corso Garibaldi, Piazza Matteotti, via Santi, via Casimiro, via Palma, Largo della Concordia, via Duomo, Vico Seminario, via Dè Muscettola, Via San Nicolicchio, via Assennato, via dei de Balzo, vico Tarantafilo, via Colonne ,piazza Dante, via Tarantini, piazza della Zecca, piazza Duomo, via Montenegro, via De Leo, Vico De Dominicis, Vico De Moricino, piazza Santa Teresa (ad esclusione del tratto compreso tra la via Ercole Brindisino e la via Dè Vavotici), via Santa Teresa.

Sui parcheggi esistenti su Corso Garibaldi è consentita la sosta previo pagamento con tariffazione di 1,00 € la prima ora e 2,00 €/ora per le successive valevole dalle 08:00 alle 14:00 e dalle 16:00 alle 20:00 dal lunedì al sabato, esclusi i festivi, non sono validi i pass per residenti e domiciliati e tutti gli abbonamenti previsti dal Piano della Sosta approvato con delibera Commissario straordinario n° 32 del 31-01-2018.

Sulla piazza Cairoli viene soppresso il divieto di fermata ad eccezione di quello esistente sul tratto stradale compreso tra via A. Cappellini e Corso Umberto (direzione Stazione
Ferroviaria) aperto a tutto il traffico veicolare, istituendo il parcheggio parallelamente al senso di marcia lato destro previo pagamento con tariffazione di 1,00 €/h o frazione dalle ore 08:00 alle 14:00 e dalle 16:00 alle 21:00 dal lunedì al sabato, escluso i festivi, sono validi i pass per residenti e domiciliati e tutti gli abbonamenti previsti dal Piano della Sosta approvato con delibera Commissario straordinario n° 32 del 31-01-2018.

I veicoli in transito sulla Via Lata, giunti all’intersezione con la Via Fratti, avranno l’obbligo di svolta a destra in direzione di quest’ultima e di proseguire in Via del Mare, ad esclusione dei residenti della zona compresa tra Via Lata e Corso Garibaldi.

Sono istituite le aree di parcheggio all’interno del piazzale della scuola “Salvemini”, dalle ore 18:00 alle ore 03:00 di ogni giorno nel periodo 10 Giugno 2022 – 30 settembre 2022, in aggiunta a quelle già istituite e accessibili in tutte le ore del giorno sul piazzale Lenio Flacco, sul piazzale di via Spalato, sul piazzale di via Dalmazia e sul parcheggio del supermercato “CONAD”.

alla Brindisi Multiservizi S.r.l. al fine della realizzazione dell’impianto di segnaletica che dovrà essere conforme al Codice della Strada e mantenuto sempre in perfette condizioni di funzionalità, restando la suddetta Società unica responsabile, sia in sede civile che penale, per danni arrecati a terzi e a cose che dipendono da difetto o inefficienza della segnaletica, restando il Comune e tutto il suo personale sollevato ed indenne nonché, inoltre, al fine di provvedere alla installazione di cartelli informativi e di divieti sui predetti tratti da posizionarsi su indicazione dei tecnici dell’Ufficio Traffico, nonché la rimozione dei veicoli e la predisposizione per il transennamento agli ingressi delle aree interdette al traffico;

DISPONE

Che, la presente Ordinanza:
entri in vigore il giorno della posa in opera della relativa segnaletica e resa nota mediante pubblicazione sull’Albo Pretorio del sito istituzionale del Comune di Brindisi; trasmessa alla Polizia Locale e ad ogni altra Forza Pubblica incaricata di far osservare il per provvedimento de quo.
– Al Comando di Polizia Locale per l’indicazione del posizionamento delle transenne e la delimitazione delle aree interdette al transito veicolare riportate nella presente ordinanza;
– al Dirigente del settore LL.PP. – Trasporti per il rilascio dei pass ai residenti intestatari dei veicoli nelle aree interdette al transito veicolare riportate nella presente ordinanza, che saranno rilasciati a partire dal 10 giugno 2022;
– alla Società Trasporti Pubblici Brindisi S.p.A. per le azioni consequenziali di competenza finalizzate alla regolare esecuzione della presente Ordinanza.

AVVERTE

– che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà secondo quanto previsto dalle vigenti norme in materia.
AVVERSO il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR entro 60 giorni o in alternativa Ricorso Straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell’atto o dalla conoscenza dello stesso

ORDINA

A far data dalla pubblicazione sull’Albo Pretorio della presente Ordinanza, per i motivi specificati in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e confermati, l’adozione:
– di tutti i provvedimenti previsti dal nuovo “Regolamento per l’accesso e la circolazione dei veicoli nelle zone a traffico limitato del Centro Storico cittadino” approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 30.07.2020, allegato alla presente e facente parte integrante della stessa;
– di tutto quanto contenuto nelle Deliberazioni di Giunta Comunale n. 376 del 15.12.2020 e n. 14 del 21.01.2021.
Fino al 30 aprile 2021 tutti i possessori di autorizzazioni valide e con scadenza successiva al termine innanzi detto, potranno rinnovare le stesse secondo le procedure contenute nel nuovo regolamento avendone i requisiti richiesti. In caso contrario a partire dall’ 1 maggio 2021 le vecchie autorizzazioni decadranno.
La conferma della Zona a Traffico Limitato del Centro Storico della città di Lecce denominata “Z.T.L. CENTRO STORICO”, comprendente le piazze e le strade situate all’interno del perimetro formato dalle seguenti strade: via XXV luglio, viale Marconi, viale Lo Re, via Duca degli Abruzzi, viale Gallipoli, via Adua, via Manifattura dei Tabacchi, piazza Arco di Trionfo, via Calasso, viale De Pietro, secondo l’elaborato tecnico allegato.
La conferma della validità H24 e 7 giorni su 7 della ZTL permanente già esistente.
La conferma delle Aree Pedonali già esistenti, rientranti nel perimetro della “Z.T.L. CENTRO STORICO”.
L’attuazione a partire dall’ 1 maggio 2021 delle seguenti fasce orarie di libero accesso veicolare alla ZTL variabile per il transito dai varchi elettronici e lungo alcune arterie viarie principali del centro storico:
– dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00 di tutti i giorni feriali;
– durante le domeniche ed i giorni festivi a partire dalle ore 19,00 del giorno precedente e fino alle ore 10,00 del giorno successivo, non è consentito l’ingresso alla Z.T.L. a tutti i non autorizzati;
L’attuazione a partire dall’ 1 maggio 2021 dei seguenti orari di accesso alla Z.T.L. per le seguenti autorizzazioni tipo OCC (accessi occasionali) di cui all’art. 15:
• per esigenze eccezionali e/o urgenti, il permesso sarà pari a 24 ore (dalle ore 00,00 alle ore 24,00 dello stesso giorno);
• per allestimenti-organizzazioni di manifestazioni ed eventi autorizzati, il permesso sarà pari a 24 ore (dalle ore 00,00 alle ore 24,00 dello stesso giorno);
• Per i matrimoni che si svolgeranno all’interno della Z.T.L. la durata dell’autorizzazione sarà dalle ore 07,00 del mattino e fino alle 21,00.
• Per l’accompagnamento degli alunni delle scuole site nella Z.T.L., nei giorni del calendario scolastico, la fascia autorizzabile per chi ne dovesse fare richiesta sarà dalle ore 07,30 alle ore 09,00 e dalle ore 12,00 alle ore 14,00.
l’aggiornamento entro il 30 aprile 2021 della segnaletica di accesso alla Z.T.L. mediante l’apposizione dei nuovi orari di ingresso citati al punto precedente;
l’attuazione a partire dalla data di pubblicazione sull’Albo Pretorio della presente Ordinanza, dell’elenco delle tariffe allegato al presente atto, per il rilascio delle autorizzazioni per l’accesso, la circolazione e la sosta nelle Zone a Traffico Limitato (Z.T.L.) e nelle Aree Pedonali (A.P.) del comune di Lecce;
che la durata massima delle autorizzazioni per le diverse categorie di aventi diritto sia pari ad anni due così come stabilito nelle D.G.M. n. 376 del 15.12.2020 e n. 14 del 21.01.2021;
a partire dall’ 1 maggio 2021 la modifica degli orari di sosta tariffata sugli stalli all’interno della Z.T.L. del Centro Storico a pagamento, così come segue:
• dalle ore 10:00 alle ore 12:30;
• dalle ore 16:00 alle ore 18:30;
l’istituzione in tutta l’area del Centro Storico della “Zona 30” e area a ciclabilità diffusa, con limite di velocità fissato a 30 km/h e istituzione di “sensi unici eccetto bici” intendendo come tali le strade a senso unico per i veicoli a motore che possono essere percorse in entrambi i sensi dalle biciclette;
che tutti gli autoveicoli della Protezione Civile possano transitare e sostare all’interno della Z.T.L. e delle A.P. durante tutto l’arco della giornata per le necessità di servizio, fino al 30 aprile 2021 data di cessazione dello stato di emergenza per COVID, fermo restando che tali mezzi dovranno riportare i loghi dell’Associazione di appartenenza e dovranno essere intestati ad un responsabile della stessa;
la pubblicazione della presente ordinanza e di tutti gli atti allegati, sul sito del Comune di Lecce nella sezione Mobilità e Trasporti, al fine di dare la dovuta conoscenza a tutti i cittadini e fornire le regole e gli stampati da utilizzare per la richiesta di nuove autorizzazioni o per la conferma di quelle già vigenti.

AVVERTE
La disciplina della presente ordinanza sarà resa nota mediante l’attivazione della prescritta segnaletica stradale e resa giuridicamente operante tramite la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Lecce. I contravventori ai dettami della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge. Gli organi di controllo, di cui all’art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati della verifica dell’osservanza della presente ordinanza ed all’eventuale conseguente applicazione delle relative sanzioni. Ai sensi dell’art., 3, u. c., della Legge 241/1990 e s.mm.ii., si informa che, avverso il presente atto, può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente, ai sensi della L. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dell’ordinanza.
Ai sensi dell’art. 37, comma 3, del Nuovo C.d.S. (D.Lgs. 30/04/1992, n. 285) e dell’art. 74 del relativo Regolamento di Esecuzione e d’Attuazione (D.P.R. 16/12/1992, n. 495) entro 60 (sessanta) giorni dall’adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
A norma dell’art. 8 della L. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Mobilità del Comune di Lecce, Arch. Fernando Dr. BONOCUORE.
Le norme del presente provvedimento abrogano tutte le disposizioni contenute in analoghe, precedenti ordinanze in contrasto o incompatibili con le stesse.

Marta Franchini